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GUIDA N. 3 – DETRAZIONE 50% SPESE RISPARMIO ENERGETICO – ADEMPIMENTI

Pubblicato da @maison sopra Novembre 23, 2018
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GUIDA N. 3

DETRAZIONE 50% SPESE RISPARMIO ENERGETICO – ADEMPIMENTI

23 novembre 2018

Dal 21 novembre, è online il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia previste dal DPR 917/86 all’articolo 16-bis lettera h), realizzati a partire dall’anno 2018.

Tale portale è raggiungibile all’indirizzo https://ristrutturazioni2018.enea.it

La novità era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017, ma solo ora ha visto la conclusione del suo iter con l’avvio della possibilità di comunicare i dati sul portale.

In sostanza la legge di bilancio 2018 integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

La novità più importante è quindi rappresentata dal fatto che per qualsiasi tipo di intervento che comporta risparmio energetico sarà necessario provvedere ad effettuare una comunicazione all’ENEA.

Negli anni scorsi in alcuni casi le persone “rinunciavano” alla detrazione del 65%, ad esempio per la sostituzione degli infissi, per evitare di dover sostenere ulteriori costi per la pratica ENEA. Non presentando la documentazione ENEA la spesa passava da “risparmio energetico” a “ristrutturazione edilizia”, senza alcun ulteriore obbligo.

Ora, premesso che la percentuale di detrazione per serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A è comunque scesa dal 65% al 50% , dal 2018 per poter ottenere il beneficio per tali tipologie di spese è necessario presentare questa comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, pena la decadenza dal beneficio fiscale. L’obbligo di comunicazione riguarda anche gli elettrodomestici di classe A che vengono portati in detrazione nel bonus mobili.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito web dell’ENEA (www.acs.enea.it)

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

L’invio delle informazioni deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018.

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